Novità normative - © Studio Notarile Gaetano Gino Verdirame | Udine | Friuli Venezia Giulia

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Novità normative


18/11/2020
Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22825
La Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22825, ha stabilito che è soggetto ad I.V.A. e all’obbligo di fatturazione il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, qualora siano accertabili elementi intrinseci ed estrinseci al contratto comprovanti la volontà delle parti di destinare tali somme ad anticipazione del prezzo per l’acquisto del bene. A tal fine l’avvenuto pagamento spontaneo dell’imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa, da parte del promissario acquirente, coobbligato in solido col promittente venditore, non esclude che l’Agenzia delle entrate possa legittimamente avanzare, rispetto al medesimo contratto preliminare, la pretesa fiscale dell’I.V.A., dal momento che, per il principio di alternatività, l’obbligo del contribuente rimane quello di corrispondere il tributo previsto dalla legge.

18/11/2020
Cassazione, sentenza 13 agosto 2020, n. 17123
La Cassazione, con sentenza 13 agosto 2020, n. 17123, ha affermato che nella vendita di beni immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di tale certificato costituisce un inadempimento del venditore ma non configura una vendita di “aliud pro alio” (consegna di una cosa diversa da quella pattuita), qualora si provveda al successivo rilascio del certificato di abitabilità.  Il principio di diritto così enunciato (o piuttosto ribadito) dalla Corte Suprema vale ovviamente anche rispetto al certificato di agibilità (che in base all’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo unico dell’Edilizia, aveva sostituito il certificato di abitabilità, già previsto – per i soli immobili costruiti o ristrutturati ad uso abitativo – dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, recante il Testo unico delle leggi sanitarie, e poi dal D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425) e alla segnalazione certificata di agibilità (che in base al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 ha sostituito il certificato di agibilità, attribuendo ad un professionista la competenza già spettante al Comune).

19/10/2020
Nullità ex art. 1418 comma 3 c.c. di tutti gli atti tra vivi, inclusa la divisione immobiliare sia volontaria che giudiziale, relativi a edifici o parti di edifici abusivi o sostanzialmente difformi dal titolo concessorio e privi di regolarizzazione urbanistica
La Corte Suprema con la sentenza 05/02/2020 n. 2675, Sez. II civile, ha riaffermato il principio di diritto già enunciato nella sentenza a S.U. 22/03/2019 n. 8230, cioè la nullità ex art. 1418 comma 3 c.c. (in base al combinato disposto degli artt. 17 e 40 della l. n. 47/1985) di tutti gli atti tra vivi, inclusa la divisione immobiliare sia volontaria che giudiziale, relativi a edifici o parti di edifici abusivi o sostanzialmente difformi dal titolo concessorio e privi di regolarizzazione urbanistica. Ciò indipendentemente dalla risalenza temporale dell’inizio della costruzione dell’edificio a prima o dopo l’entrata in vigore della legge urbanistica 28/02/1985 n. 47 (17 marzo 1985).

05/10/2020
La Corte di Cassazione, con decisione n. 19510 del 18/9/2020, ha stabilito che il contratto preliminare di vendita di immobile da costruire o in corso di costruzione è nullo qualora la garanzia fideiussoria, prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, sia stata rilasciata dal costruttore, promittente venditore, per un importo inferiore rispetto alle somme versate dal promittente acquirente a titolo di caparra o acconto.
Ciò ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, che, in caso di compravendita avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione, prevede che il costruttore, all’atto della stipula del contratto preliminare, è obbligato al rilascio di una polizza fideiussoria del valore corrispondente alla caparra versata dal promittente acquirente, a pena di nullità del contratto, che  potrà essere proposta o eccepita  unicamente dall’acquirente  in quanto trattasi di una nullità di protezione avente carattere relativo e posta a tutela del soggetto debole (appunto il promissario acquirente) nell’ambito del contratto di compravendita immobiliare.
Si rammenta in proposito che, a seguito delle modifiche apportate nel 2019, e che si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè dopo il 16 marzo 2019, il contratto preliminare per l’acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà di un immobile da costruire debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 6 del D.lgs. 122/05).
Ciò allo scopo di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo citato, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Il notaio dovrà indicare, nel contratto preliminare, gli estremi della fideiussione e l’attestazione di conformità della stessa al modello standard che verrà determinato sulla base di un decreto ministeriale.
Il contenuto della fideiussione, inoltre si amplia e si collega all’obbligo di rilascio della polizza assicurativa: la fideiussione non garantisce più soltanto la restituzione delle somme versate per il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, ma anche per il caso di mancato rilascio della polizza assicurativa decennale che il costruttore è obbligato a contrarre e consegnare all’acquirente all’atto di trasferimento della proprietà.
Si prevede espressamente che l’inadempimento dell’obbligo assicurativo determini la nullità del contratto di vendita che può essere fatta valere soltanto dall’acquirente.
Inoltre, nel caso di mancata consegna dell’assicurazione al più tardi all’atto della vendita, il promissario acquirente potrà recedere dal contratto preliminare e, dopo aver ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto la polizza assicurativa per la data dell’atto di trasferimento della proprietà, escutere la fideiussione consegnatagli in precedenza.

30/09/2020
Risposta ad interpello n. 409 del 24 settembre 2020
Con la risposta ad interpello n. 409 del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il pagamento del prezzo per l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale sia rateizzato, con trasferimento al compratore del diritto di proprietà solo in seguito al pagamento dell’ultima rata,  il termine di un anno previsto dalla normativa fiscale per l'acquisto di un'altra casa a seguito della vendita della casa effettuata prima di 5 anni dall'acquisto di essa, in cui si sia goduto dell'agevolazione prima casa, decorre immediatamente dal giorno della registrazione dell’atto di acquisto, anche se civilisticamente la proprietà la si acquista solo col pagamento dell'ultima rata, così che non si decade dal suddetto beneficio prima casa.

16/09/2020
Decreto Semplificazioni 2020: Novità rilevanti in materia di atti notarili
L’art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata in G.U. n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», "Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana", ha apportato al Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tre importanti modifiche concernenti rispettivamente: lo stato legittimo di un fabbricato, il permesso di costruire per silenzio assenso e l’agibilità dei fabbricati.
1) L’art. 10, comma 1, lett. d) del c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all’art. 9-bis del Testo Unico in materia edilizia il nuovo comma 1-bis, che definisce, per la prima volta, lo "stato legittimo" di un fabbricato.
Si tratta di una dichiarazione già utilizzata nella prassi da molti Uffici tecnici comunali per attestare la regolarità edilizia degli immobili oggetto di intervento edilizio o di alienazione e non soggetta a particolari formalismi, nonostante la funzione di attestazione dello status legittimo edilizio e urbanistico del bene che essa assolve.
Il citato art. 9-bis non specifica chi sia competente ad attestare lo "stato legittimo" dell’immobile e con quali modalità, ma tali informazioni sono ricavabili dall’art. 34-bis, comma 3, del Testo Unico in materia edilizia, in tema di "tolleranze costruttive", a sua volta introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. p), dello stesso D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
In base a tale ultima disposizione, può ritenersi competente ad attestare lo stato legittimo di un fabbricato qualsiasi tecnico abilitato alla predisposizione e presentazione di progetti edilizi, iscritto all’ordine professionale di ingegneri, architetti o geometri.
Secondo la medesima disposizione, l’attestazione di stato legittimo deve evidenziare anche le tolleranze esecutive di cui all’art. 34-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, che non costituendo, a norma di legge, violazioni edilizie, non escludono comunque lo stato legittimo dell’immobile.
L’attestazione di legittimità può essere resa in occasione della presentazione di una nuova pratica edilizia, quindi nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, o mediante apposita dichiarazione asseverata da allegarsi agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
L’allegazione della dichiarazione asseverata di stato legittimo all’atto di trasferimento di un immobile non è obbligatoria, perché la normativa non la prescrive. Tuttavia, tale allegazione risulta utile ed opportuna per documentare nell’atto di trasferimento la regolarità edilizia del fabbricato che ne è oggetto, contribuendo a facilitare e rendere più sicuri i trasferimenti immobiliari, soprattutto qualora vi siano incertezze o dubbi sulla legittimità edilizia dell’immobile.
2) L’art. 10, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha integrato il testo del comma 8, art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire".  
Ai sensi di questa nuova disposizione "Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermo restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti".
Ciò significa che, ai fini del permesso di costruire, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio degli enti competenti, lo sportello unico per l'edilizia è tenuto a rilasciare, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, a condizione che non siano pendenti richieste di integrazione documentale, istruttorie inevase e provvedimenti di diniego. Diversamente, nello stesso termine, l'interessato comunque deve ricevere comunicazione dallo sportello unico per l’edilizia che tali atti sono intervenuti, in tal modo evitando situazioni di incertezza legate all’inerzia amministrativa.
Ricordiamo che per la maggior parte degli atti immobiliari l’art. 46 del Testo Unico dell'Edilizia prescrive l’obbligo di indicare nell’atto notarile gli estremi del permesso di costruire a pena di nullità, anche se, nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso, non vi sia un titolo "formale" i cui estremi possano essere indicati nell’atto. Mentre prima della riforma appena entrata in vigore, il Notaio era necessariamente portato a descrivere il procedimento di formazione del silenzio-assenso, indicando nell’atto i presupposti e gli elementi costitutivi del silenzio-assenso formatosi, ora, in alternativa alla precedente prassi e per garantire maggiori certezze, egli può chiedere alla parte alienante l’esibizione dell’apposita attestazione comunale di avvenuto decorso dei termini del procedimento per la formazione del silenzio assenso (attestazione che lo sportello unico per l’edilizia, su richiesta dell’interessato, è tenuto a rilasciare sulla base del nuovo art. 20, comma 8, Testo unico in materia edilizia).
3) L’art. 10, comma 1, lett. n), del c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all’art. 24 del Testo Unico in materia edilizia il nuovo comma 7-bis che, in tema di "Agibilità", così dispone: "La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Nel caso dei c.d. fabbricati agibili di fatto, cioè quelli di fatto utilizzati e utilizzabili per l’uso cui sono destinati, che non presentano i requisiti formalmente previsti per ottenerne l’agibilità ai sensi della normativa vigente, ma non versano nemmeno in condizioni tali da dover essere qualificati come inagibili ai sensi dell’art. 222 R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, tale nuova norma  consente quindi di presentare la segnalazione certificata di agibilità anche per i fabbricati esistenti che siano privi del certificato di agibilità (mai rilasciato o irreperibile) ma non siano stati oggetto di interventi edilizi. Ciò a condizione che venga attestato lo stato legittimo dell’immobile ai sensi degli artt. 9-bis e 34-bis del Testo Unico in materia edilizia e che vengano rispettati i requisiti di sicurezza, igienico sanitari, di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico, da definirsi con un successivo decreto ministeriale.

14/09/2020
Agevolazioni prima casa: rileva l’effettivo trasferimento della residenza
Con ordinanza n. 13104/2020, Sezione Tributaria, depositata il 30 giugno 2020, la Cassazione ha chiarito che la mera richiesta di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile che si acquista, anche se effettuata entro il termine perentorio di 18 mesi fissato dalla normativa vigente (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), non è un dato sufficiente per poter beneficiare delle agevolazioni cc.dd. prima casa. Viceversa, ai fini di tali agevolazioni fiscali occorre che alla richiesta del cambio della residenza nel territorio del Comune segua il perfezionamento del relativo procedimento amministrativo da parte dell’autorità comunale competente, non risultando sufficiente che il contribuente si limiti ad asserire l’inerzia della pubblica amministrazione senza dimostrare l’illegittimità del silenzio-inadempimento da parte del Comune.

28/08/2020
Servitù prediale costituita a favore di un fondo ed opponibilita' a terzi
Per essere opponibile ai terzi la servitù prediale costituita a favore di un fondo nell’atto notarile con cui esso viene venduto non richiede una propria trascrizione aggiuntiva rispetto alla trascrizione dell’atto. Questo è il principio di diritto riaffermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16853/2019, avendo essa ritenuto sufficiente per l’opponibilità che il “quadro D” del modello di nota di trascrizione della compravendita indichi chiaramente il contenuto della servitù.
La trascrizione separata della servitù ha però una ragione ove essa venga costituita in un atto di divisione immobiliare, perché la trascrizione di questo non serve a renderlo opponibile ai terzi.

07/08/2020
Agevolazione “prima casa” e trasferimento della residenza
Per poter beneficiare della c.d. agevolazione prima casa, l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato il bene immobile entro il termine di 18 mesi dal trasferimento della relativa proprietà immobiliare. Al riguardo la Cassazione, con ordinanza n. 15181 del 16 luglio 2020,  ha individuato il dies a quo per la decorrenza del predetto termine di 18 mesi (scaduto inutilmente il quale si decade dal beneficio fiscale per la “prima casa”) nella data dell’originaria scrittura privata non autenticata di vendita, stipulata e registrata prima della stipula del rogito notarile. In altri termini, nell'ipotesi in cui le parti hanno effettuato il trasferimento del bene mediante scrittura privata non autenticata da notaio (valida a determinare il trasferimento della proprietà ma inidonea ai fini della trascrizione immobiliare), poiché il successivo atto notarile va considerato “atto di conferma ai soli fini della pubblicità immobiliare” ma non atto di vendita, è dalla scrittura privata non autenticata che decorre il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e non dal successivo atto notarile.

13/07/2020
Prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2020 l’affrancamento delle plusvalenze dei terreni e delle partecipazioni societarie
L'art. 137 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (la cui legge di conversione è stata approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 9 luglio, e ha spostato al 15 novembre il termine originariamente fissato dal D.L. al 30 settembre, e che dovrà essere approvata definitivamente dal Senato entro il 18 luglio prossimo) ha prorogato per il corrente anno la possibilità di affrancare le plusvalenze relative ai terreni edificabili o agricoli e alle partecipazioni societarie oltre la scadenza del 30 giugno 2020 prevista dalla legge di stabilità 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Le persone fisiche che possiedano un terreno non in regime di impresa, le società di persone e le altre società o associazioni ad esse fiscalmente equiparate e gli enti non commerciali potranno, pertanto, affrancare fino al 15 novembre 2020 i terreni posseduti al 1° luglio 2020 versando su tale fonte di "redditi diversi" l’imposta sostitutiva pari all’11% del loro valore rivalutato a tale data, in base ad un’apposita perizia estimativa da presentare entro il 15 novembre 2020.
L’imposta così determinata potrà essere pagata in unica soluzione entro tale termine o mediante tre rate annuali uguali, scadenti al 15 novembre del corrente anno e dei due successivi (con interessi dilatori al tasso fisso del 3% annuo).
La rideterminazione del valore del terreno o della partecipazione societaria e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate col versamento dell’intera imposta sostitutiva o della sua prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016).
Resta ovviamente ferma la facoltà (introdotta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106) di compensare l’imposta sostitutiva dovuta in base alla rivalutazione del terreno con l’imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rideterminazione.   

Ecco il testo dell'art. 137, come modificato con la legge di conversione approvata alla Camera dei deputati:
"1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°
luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione
e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1,
le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima
legge è aumentata all’11 per cento."

13/07/2020
Salva l’agevolazione prima casa anche se l’acquirente possiede già un immobile inidoneo ai concreti bisogni abitativi
Con l'ordinanza 2 luglio 2020, n. 13531, la  Cassazioneha affermato che, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale nell’acquisto della prima casa, il requisito del non possesso di altro immobile idoneo ad abitazione sussiste anche quando l’acquirente possieda già un alloggio ma questo non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le attuali e concrete esigenze dell’acquirente e della sua famiglia.

07/07/2020
Agevolazione prima casa
La Cassazione, con sentenza 11/06/2020, n. 11225, ha stabilito che per poter fruire della riduzione dell’imposta di registro (dal 9% al 2%) quale beneficio nell’acquisto della prima casa destinata ad abitazione degli acquirenti, in caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza nel Comune ove l’immobile è ubicato va riferito alla famiglia, ed è quindi necessario e sufficiente che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare entro il termine di decadenza di 18 mesi dal giorno dell’acquisto. Non impedisce invece il godimento di tale agevolazione fiscale la circostanza che l’altro coniuge non abbia né trasferisca la propria residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile, qualora esso sia entrato nella comunione legale ex  art. 177 c.c., purché sia destinato a residenza della famiglia.

07/07/2020
Agevolazione prima casa
Più tempo per soddisfare i requisiti delle agevolazioni c.d. prima casa
L’art. 24 del D.L. 08/04/2020, n. 23 (convertito con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40) dispone la sospensione nel periodo tra il 23/2/2020 e il 31/12/2020 dei termini legali previsti per soddisfare le condizioni che consentono di beneficiare delle agevolazioni c.d. prima casa nell’acquisto di un immobile.
Ciò significa che per chi compra un immobile nel predetto periodo i termini di decadenza previsti per fare salvi i benefici prima casa inizieranno a decorrere dall’1/1/2021.
Chi invece ha acquistato un immobile prima del 23/2/2020, purché a tale data non fossero già scaduti i termini per soddisfare i requisiti richiesti per i benefici prima casa, potrà contare su una posticipazione della scadenza dei termini pari al periodo di sospensione.
I termini sospesi nel periodo suindicato sono quelli previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte I, allegata al  D.P.R. 131/1986 (Testo unico Imposta di registro), ossia:
1) il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per stabilire la propria residenza nel Comune ove esso è ubicato (lett. a, comma 1 della nota II-bis);
2) il termine di 1 anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, senza perdere il diritto all’agevolazione (comma 4 della nota II-bis, ultimo periodo);
3) il termine di 1 anno dall’acquisto dell’immobile per alienare a terzi il diritto di proprietà (o usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà) su un altro immobile ubicato in Italia, che lo stesso acquirente o il coniuge abbia in precedenza acquistato con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni previste nella stessa normativa (comma 4-bis della nota II-bis, introdotto dall' art. 1 della L. 208/2015, comma 55).
Non può ritenersi prorogato, invece, il termine di 5 anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con le agevolazioni, a meno che entro un anno dalla medesima alienazione si acquisti un nuovo immobile destinato a prima casa e ammesso quindi alle relative agevolazioni. Sul punto si veda la Circolare 13/04/2020, n. 9/E dell'Agenzia delle entrate.

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